LEASING PUBBLICO

La Pubblica Amministrazione, attraverso il ricorso al contratto di locazione finanziaria, ha la possibilità di far realizzare opere pubbliche (scuole, ospedali, uffici pubblici, istituti penitenziari, etc..) conseguendone l'utilizzo immediato dietro pagamento di canoni periodici, mentre l'acquisto della proprietà può avvenire al termine del pagamento degli stessi. Nell'attuale assetto finanziario in cui versano molti enti pubblici, ed in considerazione dei vincoli di indebitamento derivanti dal patto di stabilità, tale modalità di realizzare ed utilizzare opere senza un esborso immediato è, se non l'unica, sicuramente la più efficace e sicura modalità di finanziamento, stante anche la presenza, come controparte dell'Amministrazione, di una Banca o di un intermediario finanziario in grado di fornire tutti i requisiti di stabilità e solidità finanziaria

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE Art. 160-bis. Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità (articolo introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera pp), d.lgs. n. 113 del 2007)

1. Per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità i committenti tenuti all'applicazione del presente codice possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria.

2. Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre indicazioni previste dal presente codice, determina i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i costi, i tempi e le garanzie dell'operazione, nonché i parametri di valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. L'offerente di cui al comma 2 può essere anche una associazione temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero un contraente generale. In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti l'associazione temporanea di imprese, l'altro può sostituirlo, con l'assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche.

4. L'adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione ed alla eventuale gestione funzionale dell'opera secondo le modalità previste.

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