FAQ

Perché la locazione invece del mutuo bancario?

Rispetto alle forme di finanziamento "tradizionali" (es. mutuo bancario), la locazione:

  • Presenta tempi di istruttoria rapidi;
  • Consente di finanziare il costo del bene per intero (IVA compresa);
  • Non intacca i ratios di bilancio dell’utilizzatore
  • È un servizio estremamente flessibile che può essere "tagliato" sulle diverse esigenze del cliente (molteplici combinazioni sono possibili tra: durata del contratto, periodicità ed importo dei canoni, valore di riscatto del bene, prestazione di servizi aggiuntivi sul bene, quali assistenza, assicurazione, manutenzione ecc.).

Perché la locazione invece di un finanziamento nelle forme tradizionali?

La locazione presenta sia i vantaggi del finanziamento che quelli del noleggio, in quanto consente di poter disporre di beni senza bisogno di immobilizzare la somma di denaro necessaria per acquistarli.

Perché la locazione invece dell’acquisto?

La locazione presenta, rispetto all’acquisto diretto del bene, i seguenti vantaggi fiscali:

  • Permette il frazionamento dell’IVA nei canoni periodici;
  • Può consentire generalmente una deducibilità dei canoni in tempi più breve rispetto all’ammortamento ordinario

Perché la locazione invece della vendita a rate?

Differenza tra locazione e vendita a rate

  • Nella locazione il bene rimane di proprietà della società concedente per tutta la durata del contratto, e passa all’utilizzatore solo se quest’ultimo al termine dello stesso esercita l’opzione di riscatto oppure viene rivenduto al cliente dal fornitore
  • Nella vendita a rate, invece, si ha un immediato passaggio di proprietà del bene (passaggio che tuttavia rimane "condizionato" al regolare pagamento delle rate) dal concedente all’utilizzatore. Di conseguenza, dal punto di vista contabile e fiscale, il bene viene trattato come un qualsiasi bene di proprietà dell’utilizzatore. Inoltre, mentre il contratto di locazione è stipulato principalmente da imprese, professionisti e imprenditori, la vendita a rate è una forma di finanziamento di norma diretta soprattutto ai consumatori privati e di durata relativamente breve

Chi può stipulare un contratto di leasing finanziario?

Le operazioni di locazione finanziaria (ricomprese tra le “attività di finanziamento sotto qualsiasi forma” di cui all’art.2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 2 aprile 2015, n. 53) e locazione operativa possono essere realizzate:

In qualità di concedente da:

  • Banche, iscritte nell’Albo di cui all’art. 13 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385;
  • Intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 d.lgs. 1° settembre 1993, n.385;
  • Società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385;

In qualità di utilizzatore da:

  • Imprese,
  • Professionisti,
  • Agenti e rappresentanti,
  • Associazioni,
  • Enti pubblici,
  • Consumatori.

Come l’utilizzatore contabilizza il leasing nel bilancio?

Ai fini della corretta contabilizzazione delle operazioni di leasing (finanziario e operativo) si deve distinguere tra utilizzatore che adotta i principi contabili internazionali (cd. IFRS) e utilizzatore che adotta i principi contabili nazionali (cd. italian gaap). L’iscrizione nel bilancio italian gaap dell’utilizzatore è effettuata nella seguente maniera:

  • Beni in Locazione Finanziaria:
  • Canone come costo a Conto Economico;
  • Σ canoni a scadere nei conti d’ordine;
  • Indicazione nella nota integrativa dei dati contabili che risulterebbero qualora l’operazione fosse stata contabilizzata secondo il metodo finanziario.

Una volta esercitata l’opzione, il bene dato in locazione finanziaria passa dalla proprietà della società concedente a quella dell’utilizzatore: conseguentemente lo stesso deve essere iscritto in bilancio ed ammortizzato per un valore pari al prezzo di riscatto.

  • Beni in Locazione Operativa:
  • Canone come costo a Conto Economico;

L’iscrizione nel bilancio IFRS dell’utilizzatore è effettuata nella seguente maniera:

  • Beni in Finance Leasing:
  • Bene nell’attivo di bilancio con ammortamento ordinario come se fosse di proprietà;
  • Debito vs/ concedente nel passivo
  • Solo gli interessi passivi (impliciti nei canoni) rilevati come costo a Conto Economico;
  • Quote d’ammortamento del bene come fosse di proprietà
  • Beni in Operating Leasing:
  • Canone come costo a Conto Economico.

N.B.: Nella Nota integrativa, in entrambi i casi, vanno indicate una serie di informazioni previste dagli IFRS.

Qual è il trattamento ai fini delle imposte sui redditi dei canoni di locazione finanziaria?

Ai fini delle imposte sui redditi si deve distinguere tra:

  • Imprese che si attengono ai principi contabili nazionali (italian gaap).
  • Imprese che adottano i principi contabili internazionali (IFRS)
  • Imprese che si attengono ai principi contabili nazionali

La disciplina di cui all’art.102 c.7 del TUIR si applica solo alle imprese utilizzatrici che, non applicando i principi contabili internazionali (e quindi lo IAS 17 per le operazioni di leasing), contabilizzano l’operazione di locazione finanziaria (con l’opzione finale di acquisto in contratto) iscrivendo alla voce B, n.8 del conto economico i canoni di competenza dell’esercizio.

In linea generale, la durata fiscale per le imprese è fissata in 12 anni per gli immobili e in un periodo pari alla metà di un normale ammortamento in caso di beni strumentali (incluso il targato commerciale e industriale, le autovetture strumentali e quelle assegnate al dipendente); in caso di autovetture non strumentali la durata fiscale è fissata pari a quella di un normale ammortamento.
  • Imprese che adottano i principi contabili internazionali (IFRS)

I soggetti utilizzatori IFRS con contratti di leasing finanziario (secondo l’accezione classificatoria prevista dallo IAS 17) devono rispettare la regola prevista all’art.102 c.2 per i beni strumentali di proprietà (cfr. Circolare Agenzia delle entrate n.33/E del 10 luglio 2009) in quanto, applicando il principio contabile internazionale, iscrivono il bene nel proprio stato patrimoniale con conseguente ammortamento civilistico (in 34 anni per gli immobili) e ripartizione del canone di locazione tra una quota interessi (gli oneri finanziari da sostenersi lungo la durata del contratto) e una quota capitale (come rimborso del capitale a riduzione del debito verso la società di leasing). Come avviene per esempio per il mutuo l’impresa utilizzatrice IAS adopter deduce la quota di ammortamento e gli interessi passivi di competenza rilevati nel conto economico. Per i contratti di finance lease (secondo l’accezione classificatoria prevista dallo IAS 17):

  • NON SI APPLICA l’art.102 c.7 TUIR
  • SI APPLICA art. 102 c.2 (beni strumentali di proprietà)

Qual è la disciplina del leasing di beni mobili strumentali per le imprese e per i professionisti

Per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2014, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, le imprese IFRS e per i lavoratori autonomi possono dedurre i canoni in un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento per i beni mobili strumentali.

Incentivi alle imprese 2026 per investimenti in leasing finanziario

  • Iperammortamento 2026

    Iperammortamento 2026-2028: guida operativa alla maxi-deduzione (Legge di Bilancio 2026)

    Con la Legge di Bilancio 2026 torna l’iperammortamento in forma di maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto (non un credito d’imposta), con l’obiettivo di sostenere gli investimenti Industria 4.0 e, in parte, la transizione energetica. La disciplina è contenuta nell’art. 1, commi 427-436, L. 30 dicembre 2025 n. 199.

    Di seguito trovi una trattazione “da studio” ma leggibile anche per imprenditori, con focus su: chi può accedere, quali beni rientrano, aliquote, adempimenti, cumulabilità, casi di cessione/sostituzione e acconti.

    Quadro normativo e natura dell’agevolazione

    La norma prevede, ai fini delle imposte sui redditi, che il costo di acquisizione di determinati beni strumentali nuovi sia maggiorato (in misura variabile per scaglioni), esclusivamente per calcolare:

    • le quote di ammortamento deducibili;
    • i canoni di locazione finanziaria (leasing) deducibili.

    Operativamente, la maggiore deduzione si realizza per quote lungo la vita utile del bene (o del contratto di leasing), secondo le regole ordinarie degli ammortamenti.

    Soggetti beneficiari e condizioni soggettive

    Soggetti ammessi

    L’agevolazione spetta ai soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

    Ne discende, in via sistematica, che:

    • i professionisti (reddito di lavoro autonomo) restano fuori, salvo diverse qualificazioni reddituali;
    • i regimi “forfetari” e altri regimi sostitutivi/forfetizzati possono risultare non compatibili per carenza del meccanismo di ammortamento/deduzione analitica (tema pratico ricorrente).

    Cause ostative e requisiti di regolarità

    La fruizione è preclusa alle imprese:

    • in liquidazione giudiziale / procedure concorsuali senza continuità, o con procedimenti in corso;
    • destinatarie di sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001;
    • non in regola con sicurezza sul lavoro e obblighi contributivi.

    Quali investimenti sono agevolabili (perimetro oggettivo)

    Beni “4.0” (materiali e immateriali) con requisito di interconnessione

    Rientrano gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, ricompresi negli elenchi allegati alla Legge n. 199/2025 e interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

    Nota operativa: l’“interconnessione” è il punto che, nella prassi, governa il dies a quo di fruizione piena e la documentazione tecnica. La disciplina di dettaglio (modelli, certificazioni, controlli) è rimessa al decreto attuativo.

    Investimenti per autoproduzione di energia da fonti rinnovabili

    Sono agevolabili anche beni materiali nuovi strumentali all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza (con inclusione dei sistemi di stoccaggio). Per il fotovoltaico, il testo limita l’agevolazione a specifiche tipologie di moduli richiamate dalla normativa settoriale.

    Vincolo di origine: “prodotti in UE/SEE”

    La maggiorazione opera in relazione agli investimenti in beni prodotti in Stati membri UE o SEE. È una clausola rilevante, che impone un presidio documentale (specie per taluni beni/soluzioni immateriali).

    Per questi beni l’impresa è tenuta a dotarsi:

    • di un certificato di origine rilasciato dalla Camera di Commercio competente
    • ovvero di una dichiarazione di origine resa dal produttore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che il bene è stato integralmente ottenuto ovvero ha subito l’ultima trasformazione sostanziale nel territorio dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, conformemente ai criteri di cui all’articolo 60 del Regolamento (UE) n. 952/2013.

    La perizia tecnica e gli oneri documentali

    Per accedere al beneficio è necessario produrre una perizia tecnica asseverata corredata da un’approfondita analisi tecnica, la quale ha il compito di comprovare non solo che i beni possiedano le caratteristiche tecnologiche previste dagli allegati IV e V, ma anche l’avvenuta interconnessione al sistema aziendale di gestione o alla rete di fornitura. Nel caso specifico degli investimenti in energie rinnovabili, la perizia deve inoltre attestare il rispetto dei requisiti tecnici per l’autoproduzione e l’autoconsumo.

    La redazione di tale documento è affidata esclusivamente a ingegneri o periti industriali iscritti nei rispettivi albi professionali, oppure a enti di certificazione accreditati, con l’importante vincolo che tali soggetti siano dotati di idonee coperture assicurative a garanzia della correttezza del loro operato. Esiste una specifica eccezione per il settore agricolo, dove la perizia può essere rilasciata anche da dottori agronomi o forestali, agrotecnici laureati o periti agrari laureati, sempre nel rispetto dell’obbligo assicurativo.

    Per semplificare l’iter burocratico nel caso di investimenti di minore entità, il decreto prevede che per i beni con un costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro l’onere della perizia possa essere sostituito da una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi del DPR 445/2000.

    È poi richiesta una certificazione contabile che attesti l’effettivo sostenimento delle spese e la loro corrispondenza alla documentazione aziendale. Tale documento deve essere rilasciato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell’apposito registro; qualora l’impresa non sia obbligata per legge alla revisione legale, dovrà nominare appositamente un revisore iscritto nella sezione A del registro, il quale dovrà operare nel rispetto dei principi di indipendenza professionale.

    Allegato IV (beni materiali) — Tabella riepilogativa

    Gruppo Allegato IV Perimetro oggettivo (cosa ricomprende) Esempi pratici (ricorrenti in consulenza) Presidi/condizioni rilevanti
    I. Macchine/impianti “core” 4.0 Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o tramite sensori/azionamenti.) Macchine utensili (asportazione; laser/plasma/waterjet/elettroerosione), macchine per deformazione, assemblaggio/giunzione/saldatura, confezionamento/imballaggio, de-produzione e recupero (disassemblaggio/frantumazione), robot e cobot, manifattura additiva, movimentazione automatizzata/AGV, magazzini automatizzati interconnessi, impianti HVAC a servizio del processo. Requisiti tecnici minimi: CNC/PLC, interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica, integrazione con logistica/rete di fornitura/altre macchine, HMI semplice, sicurezza. Inoltre almeno 2 tra telemanutenzione/telediagnosi/controllo remoto; monitoraggio continuo con sensoristica e adattività; modellizzazione/simulazione (digital twin/cyberfisico).
    I-bis. Componentistica “intelligente” per revamping e interconnessione Dispositivi/strumentazione/componentistica per integrazione, sensoristica e interconnessione (anche su impianti esistenti). Sensoristica, attuatori intelligenti, inverter interconnessi, azionamenti rigenerativi, componenti meccatronici ad alta efficienza. Attenzione alla documentabilità dell’interconnessione e alla coerenza con il ciclo produttivo (strumentalità).
    II. Sistemi per qualità e sostenibilità Sistemi “in process” per assicurare e tracciare qualità e sostenibilità, connessi al sistema informativo di fabbrica. Metrologia e misura (CMM e non, anche tomografia 3D), monitoraggi di processo, collaudi e controlli (anche non distruttivi), marcatura e tracciabilità (RFID), monitoraggio condizioni macchine, soluzioni intelligenti per energia/consumi idrici/emissioni, filtri e sistemi di trattamento/recupero con segnalazione anomalie. Centrale il requisito di connessione e produzione di report/dati integrati nei sistemi aziendali.
    III. Interazione uomo-macchina e sicurezza/ergonomia Dispositivi e soluzioni per interfacce avanzate, sicurezza, ergonomia e collaborazione operatore-macchina. HMI evolute, dispositivi wearable, interfacce vocali/visive/tattili, soluzioni AR/VR/MR/XR “materializzate” in sistemi operativi di fabbrica. Valutare la strumentalità al processo (non mero “comfort” o marketing) e l’integrazione con i flussi informativi di stabilimento.
    IV. Infrastrutture hardware per dati/AI, connettività industriale, cybersecurity OT/IT Infrastrutture hardware e di rete funzionali all’esecuzione dei software di Allegato V e/o al supporto operativo degli altri gruppi. HPC/server/acceleratori (anche GPU), edge industriale, storage enterprise; 5G privato, Wi-Fi enterprise/industriale, sincronizzazione PTP/TSN, switch/router/gateway protocolli industriali; appliance cybersecurity OT (firewall, IDS/IPS, segmentazione IEC 62443), backup/DR e continuità operativa. Condizione espressa: interconnessione ai sistemi informativi e destinazione funzionale a software/beni 4.0 (non “IT generico”).
    Esclusioni “tipiche” (da gestire in consulenza) Esclusi beni di produttività individuale/office automation e apparati non integrati nei processi operativi. PC/notebook/tablet, stampanti/scanner/periferiche d’ufficio, apparati di rete domestici/SOHO, storage “da gruppo” non integrato, beni per amministrazione/contabilità/office automation non connessi ai processi operativi. In verifica, questi beni “cadono” facilmente: serve dimostrare uso operativo industriale e integrazione IT/OT, non mera dotazione d’ufficio.

    Allegato V (beni immateriali) — Tabella riepilogativa

    Macro-area Allegato V Perimetro oggettivo (cosa ricomprende) Esempi pratici Punti di attenzione
    Progettazione e lifecycle (EDM/PDM/PLM, 3D, simulazione, prototipazione) Software/sistemi per progettazione, requisiti, prestazioni, produzione e gestione ciclo di vita prodotto. CAD/CAE, simulazione, prototipazione, PLM/PDM, analytics sul ciclo di vita e impatto ambientale. Deve essere funzionale alla trasformazione digitale e integrato nel sistema informativo aziendale.
    Progettazione/ri-progettazione dei sistemi produttivi Soluzioni che tengono conto di flussi materiali e informativi. Digital factory, layout e flussi, ottimizzazione processi. Coerenza con processi produttivi reali (non “software di disegno” fine a sé stesso).
    Supporto decisionale su dati/immagini (on-prem/cloud/edge) Acquisizione/interpretazione dati/immagini e suggerimento azioni operative in linea. Visione artificiale per qualità, analytics con prescrizioni operative, edge AI. Tracciabilità dei dati e integrazione con fabbrica/linea.
    Gestione e coordinamento produzione e servizi (MES/SCADA/CMMS, IoT/cloud) Software per produzione, logistica di fabbrica, manutenzione integrata. MES, SCADA, CMMS, bus di campo, comunicazione intrafabbrica, IoT industriale. In pratica: presidiare il requisito di integrazione (non applicativi “a silos”).
    Monitoraggio condizioni macchine e sistemi produttivi Monitoraggio/controllo interfacciato con sistemi di fabbrica e/o cloud. Condition monitoring, OEE, manutenzione predittiva. Collegamento funzionale con i beni materiali (Allegato IV) e con i flussi informativi.
    Realtà estesa e reverse engineering AR/VR/MR/XR e reverse modeling/engineering. Istruzioni operative AR, training immersivo, reverse engineering di contesti reali. Evitare usi “marketing”: serve finalità produttiva/manutentiva/operativa.
    Industrial IoT, dispatching, qualità, cloud e industrial analytics IIoT e condivisione dati; instradamento prodotti; gestione qualità; cloud a supporto produzione/supply chain; big data analytics. IIoT platform, dispatching, QMS, cloud industriale, data analytics & forecasting. Centralità dell’interoperabilità e della fruizione “di linea”.
    AI/ML e produzione intelligente (cybersystem), robot/cobot in linea Soluzioni AI/ML per qualità/affidabilità, autoapprendimento e riconfigurabilità, robotica lungo le linee produttive. ML per difettosità, agenti per ottimizzare produzione, AI su cobot, predictive maintenance. Documentare dataset/integrazione e impiego “industrializzato” (non sperimentale).
    Energia (EMS, microgrid, FER/accumuli) e cybersecurity Gestione intelligente energia di sito e protezione reti/dati/impianti (monitoraggio, anomaly detection, response). EMS, peak-shaving, demand-response; observability, detection & response, gestione lifecycle dispositivi connessi. Coordinamento con l’infrastruttura hardware di Allegato IV e prova dell’interconnessione.
    Digital Twin/virtual industrialization, supply chain e logistica Digital twin per ridurre test/fermi; supply chain anche drop-shipping e-commerce; logistica integrata. Digital twin di linea; SCM e logistica integrata. Dimostrare il nesso con processi produttivi/supply chain aziendale.
    AI avanzata, sostenibilità, data spaces, convergenza IT/OT, low-code/no-code LLM/generative AI, agentic AI, MLOps, process mining; carbon footprint/LCA/ESG e DPP; ecosistemi dati e integrazione IT/OT; piattaforme low-code/no-code. LLM per documentazione tecnica/codice, agenti per workflow, MLOps; ESG & DPP; data spaces; low-code per dashboard operative. Importante qualificare l’utilizzo in ambito industriale/operativo (non solo ufficio).

    Periodo di validità: investimenti fino al 30 settembre 2028

    L’iperammortamento spetta per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

    Per “effettuazione”, in assenza di regole speciali, si applicano i criteri ordinari (consegna/spedizione e passaggio proprietà per i beni mobili; consegna per leasing, etc.), con attenzione ai casi di SAL e appalti. Sul punto, varie note operative richiamano la logica generale dell’art. 109 TUIR.

    Aliquote, scaglioni e limite massimo: la tabella

    La maggiorazione del costo è graduata per scaglioni:

    Fascia di investimento agevolabile Maggiorazione del costo Costo fiscalmente riconosciuto (formula)
    fino a € 2,5 mln +180% costo × (1 + 1,80) = costo × 2,80
    oltre € 2,5 mln e fino a € 10 mln +100% costo × 2,00
    oltre € 10 mln e fino a € 20 mln +50% costo × 1,50

    Il limite massimo di costi ammissibili è fissato a € 20 milioni.

    Punto interpretativo da monitorare: la norma non esplicita in modo cristallino se il “tetto” sia da intendersi annuale o complessivo sul periodo agevolato; è ragionevole attendere un chiarimento nel decreto attuativo e/o prassi.

    Come si calcola e come si “porta” in dichiarazione

    Meccanismo pratico (ammortamento)

    In contabilità/gestione cespiti si calcola l’ammortamento “ordinario” sul costo civilistico. Poi, ai fini fiscali, si determina una quota aggiuntiva (extra-deduzione) rapportata alla maggiorazione spettante. In dichiarazione, l’extra-deduzione si espone come variazione in diminuzione (meccanismo extracontabile).

    Esempio numerico (semplificato)

    • Bene agevolato: costo € 100.000 (fascia fino a 2,5 mln) → maggiorazione 180%
    • Costo fiscalmente “potenziato”: € 100.000 × 2,80 = € 280.000
    • Extra-deduzione complessiva: € 180.000 (cioè 280.000 – 100.000), ripartita in base alle quote di ammortamento.

    Stima del beneficio (IRES, mera approssimazione): a parità di aliquota IRES 24%, l’extra-deduzione complessiva di € 180.000 può tradursi in un risparmio teorico fino a € 43.200, distribuito negli esercizi di ammortamento (salvo incapienza/perdite e altre variabili). Il vantaggio effettivo dipende dalla capienza reddituale e dalla fiscalità complessiva.

    Adempimenti: piattaforma GSE e decreto attuativo

    Per fruire del beneficio è richiesta la trasmissione telematica, tramite piattaforma sviluppata dal GSE, di comunicazioni e certificazioni su modelli standardizzati.

    Per l’accesso al beneficio l’impresa deve trasmettere, in sostanza, tre comunicazioni:

    • una comunicazione preventiva: ove indicare l’ammontare complessivo degli investimenti programmati;
    • una comunicazione di conferma, da trasmettere entro 60 giorni dall’esito positivo dell’istruttoria, con attestazione del pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione;
    • una comunicazione consuntiva: per il completamento degli investimenti, da inviare entro il 15 novembre 2028.

    A seguito della trasmissione delle comunicazioni, l’impresa ottiene una ricevuta di avvenuto invio rilasciata dalla piattaforma informatica. Entro 10 giorni, il GSE comunica all’impresa l’esito positivo delle verifiche effettuate (ovvero i dati da integrare entro 10 giorni).

    Cumulabilità e incompatibilità: attenzione alle sovrapposizioni

    La norma consente la cumulabilità con altre agevolazioni nazionali ed europee riferite ai medesimi costi, a condizione che:

    • non si coprano le medesime quote di costo;
    • non si superi il costo sostenuto;
    • la base di calcolo sia assunta al netto di sovvenzioni/contributi ricevuti per gli stessi costi ammissibili.

    Inoltre, la maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano del regime richiamato dalla legge (coordinamento con precedenti misure/crediti), per evitare doppi vantaggi sul medesimo investimento.

    Cessione del bene o delocalizzazione all’estero: regola della sostituzione

    Se, nel periodo di fruizione:

    • il bene viene ceduto a titolo oneroso, oppure
    • è destinato a strutture produttive all’estero,

    la fruizione delle quote residue non viene meno a condizione che, nello stesso periodo d’imposta, l’impresa effettui la sostituzione con un bene materiale nuovo con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Se il nuovo bene costa meno, il beneficio residuo prosegue solo fino a concorrenza del nuovo costo.

    Acconti 2026: calcolo “sterilizzato”

    Per gli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026, la determinazione deve avvenire senza tener conto delle disposizioni sull’iperammortamento (sterilizzazione, in particolare col metodo storico).

    Checklist pratica

    1. Verifica soggettiva: reddito d’impresa, regolarità contributiva e sicurezza, assenza cause ostative (231/procedure).
    2. Verifica oggettiva: bene nuovo, rientro negli elenchi allegati, requisito “Made in UE/SEE”.
    3. Interconnessione e dossier tecnico: presidio documentale (in attesa dei dettagli del decreto).
    4. Flusso GSE: invio comunicazioni/certificazioni (modelli standardizzati).
    5. Dichiarazione redditi: extra-deduzione per quote, con variazione in diminuzione.
    6. Monitoraggio eventi “recapture”: cessione/delocalizzazione e sostituzione entro l’esercizio.
  • Credito d’imposta per gli investimenti nella ZES Unica (Zona Economica Speciale Unica per il Mezzogiorno)

    Con la Legge di Bilancio 2026 viene confermato e rifinanziato il credito d’imposta per gli investimenti nella ZES Unica (Zona Economica Speciale Unica per il Mezzogiorno), misura di rilevante interesse per le imprese che intendono realizzare programmi di investimento produttivo nel Sud Italia.

    La disciplina agevolativa è prorogata fino al 31 dicembre 2028 e rappresenta un’opportunità strategica per interventi di ampliamento, ammodernamento e innovazione delle strutture produttive.

    1. Dotazione finanziaria

    La Manovra 2026 prevede uno stanziamento complessivo pari a:

    • 2,3 miliardi di euro per il 2026;
    • 1 miliardo di euro per il 2027;
    • 750 milioni di euro per il 2028.

    Le risorse complessive del triennio ammontano a circa 4 miliardi di euro, in aggiunta ai fondi già stanziati negli esercizi precedenti, garantendo continuità a una misura che ha già attivato oltre 28 miliardi di euro di investimenti privati nel Mezzogiorno.

    2. Ambito territoriale

    La ZES Unica comprende i territori delle seguenti Regioni:
    Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

    L’Abruzzo rientra pienamente tra le regioni ammissibili, limitatamente alle aree assistite individuate dalla normativa europea sugli aiuti di Stato.

    3. Riferimenti normativi

    • Articolo 16 del Decreto-Legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito dalla Legge n. 162/2023;
    • Legge 30 dicembre 2025, n. 207 (Legge di Bilancio 2026 – in attesa di pubblicazione definitiva in G.U.);
    • Provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).

    4. Caratteristiche dell’agevolazione

    Il beneficio consiste in un credito d’imposta commisurato al costo degli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive esistenti o di nuova realizzazione nella ZES Unica.

    Sono agevolabili, a titolo esemplificativo:

    • macchinari, impianti e attrezzature;
    • beni immateriali strumentali;
    • investimenti funzionali alla transizione digitale ed ecologica.

    Sono esclusi i beni usati e quelli non strumentali all’attività produttiva.

    L'importo minimo per accedere al credito d'imposta della ZES Unica nel 2026 è di 200.000 euro per la maggior parte degli investimenti, ma si abbassa a 50.000 euro per le imprese del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, come stabilito per il periodo 2024-2026, con l'agevolazione prorogata fino al 2028.

    5. Intensità massime di aiuto

    Nel rispetto della Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, le aliquote massime teoriche sono le seguenti:

    • Piccole imprese: fino al 60% (35% per l’Abruzzo);
    • Medie imprese: fino al 50% (25% per l’Abruzzo);
    • Grandi imprese: fino al 40% (15% per l’Abruzzo).

    La percentuale effettivamente fruibile sarà determinata annualmente dall’Agenzia delle Entrate in funzione delle risorse disponibili e delle comunicazioni presentate dalle imprese.

    6. Modalità di accesso e fruizione

    Per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 (e per gli anni successivi fino al 2028), le imprese sono tenute a trasmettere all’Agenzia delle Entrate una comunicazione telematica contenente:

    • l’ammontare delle spese sostenute;
    • l’eventuale previsione di spesa.

    La percentuale di credito fruibile sarà resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate entro 10 giorni dalla scadenza delle comunicazioni integrative.

    Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24.

    7. Cumulabilità

    Il credito ZES è cumulabile con altre agevolazioni, incluse misure regionali e la Nuova Sabatini, nel rispetto dei limiti sugli aiuti di Stato.

    Si segnala tuttavia il divieto di cumulo integrale con il credito d’imposta Transizione 5.0 per specifiche fattispecie.

    8. Integrazioni per investimenti 2025

    Alle imprese che hanno validamente presentato all’Agenzia delle Entrate, dal 18 novembre al 2 dicembre 2025, la comunicazione integrativa relativa agli investimenti ZES 2025, spetta un contributo aggiuntivo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 14,6189% dell’ammontare del credito richiesto, a condizione che non abbiano fruito del credito d’imposta Transizione 5.0.

    Le modalità operative per la presentazione della nuova comunicazione telematica di integrazione saranno definite dall’Agenzia delle Entrate entro la primavera 2026.

    Si consiglia di monitorare i provvedimenti attuativi per modelli e scadenze precise.

    9. Zone Logistiche Semplificate (ZLS)

    Accanto alla ZES Unica, restano operative le Zone Logistiche Semplificate (ZLS), dedicate ai territori a vocazione logistica (porti e interporti), con un rifinanziamento dedicato pari a 100 milioni di euro annui per il periodo 2026-2028.

  • Incentivo beni strumentali Nuova Sabatini

    L'incentivo "Nuova Sabatini - Beni Strumentali" del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) offre un contributo a fondo perduto (sotto forma di abbattimento tassi) per le imprese che investono in nuovi macchinari, impianti, attrezzature e software, con tassi agevolati più alti (3,575%) per investimenti in tecnologia (Industria 4.0 e Green) e più bassi (2,75%) per quelli ordinari, facilitando l'accesso al credito e aumentando la competitività.

    La procedura prevede la domanda online tramite piattaforma ministeriale e invio via PEC alle banche convenzionate, che trasmettono poi al Ministero per l'istruttoria.

    Cos'è e a chi si rivolge

    Obiettivo: Sostenere gli investimenti in beni strumentali per la trasformazione digitale, tecnologica e sostenibile delle imprese.

    Beneficiari: PMI e grandi imprese di tutti i settori produttivi (esclusi finanziari e assicurativi).

    Cosa si finanzia: Macchinari, impianti, attrezzature, hardware, software e tecnologie digitali, purché nuovi e autonomi funzionalmente.

    Agevolazioni Principali (Contributo in Conto Interessi)

    Investimenti Ordinari: Tasso agevolato del 2,75%.

    Investimenti 4.0 e Green: Tasso agevolato del 3,575% (maggiorato).

    Come Funziona (Procedura)

    Richiesta: L'impresa compila la domanda sulla piattaforma digitale del MIMIT (benistrumentali.dgiai.gov.it).

    Invio: La domanda firmata digitalmente viene inviata via PEC alle banche/intermediari convenzionati.

    Istruttoria: La banca trasmette la domanda al Ministero; il Ministero emana il decreto di concessione.

    Erogazione: Il contributo viene erogato a saldo dell'investimento, dopo presentazione delle richieste di pagamento.


Se desiderate un conteggio del beneficio fiscale/contributi spettanti per il vostro investimento, scrivete a info@rent-lease.it
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