Iperammortamento 2026-2028: guida operativa alla maxi-deduzione (Legge di Bilancio 2026)
Con la Legge di Bilancio 2026 torna l’iperammortamento in forma di maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto (non un credito d’imposta), con l’obiettivo di sostenere gli investimenti Industria 4.0 e, in parte, la transizione energetica. La disciplina è contenuta nell’art. 1, commi 427-436, L. 30 dicembre 2025 n. 199.
Di seguito trovi una trattazione “da studio” ma leggibile anche per imprenditori, con focus su: chi può accedere, quali beni rientrano, aliquote, adempimenti, cumulabilità, casi di cessione/sostituzione e acconti.
Quadro normativo e natura dell’agevolazione
La norma prevede, ai fini delle imposte sui redditi, che il costo di acquisizione di determinati beni strumentali nuovi sia maggiorato (in misura variabile per scaglioni), esclusivamente per calcolare:
- le quote di ammortamento deducibili;
- i canoni di locazione finanziaria (leasing) deducibili.
Operativamente, la maggiore deduzione si realizza per quote lungo la vita utile del bene (o del contratto di leasing), secondo le regole ordinarie degli ammortamenti.
Soggetti beneficiari e condizioni soggettive
Soggetti ammessi
L’agevolazione spetta ai soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Ne discende, in via sistematica, che:
- i professionisti (reddito di lavoro autonomo) restano fuori, salvo diverse qualificazioni reddituali;
- i regimi “forfetari” e altri regimi sostitutivi/forfetizzati possono risultare non compatibili per carenza del meccanismo di ammortamento/deduzione analitica (tema pratico ricorrente).
Cause ostative e requisiti di regolarità
La fruizione è preclusa alle imprese:
- in liquidazione giudiziale / procedure concorsuali senza continuità, o con procedimenti in corso;
- destinatarie di sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001;
- non in regola con sicurezza sul lavoro e obblighi contributivi.
Quali investimenti sono agevolabili (perimetro oggettivo)
Beni “4.0” (materiali e immateriali) con requisito di interconnessione
Rientrano gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, ricompresi negli elenchi allegati alla Legge n. 199/2025 e interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Nota operativa: l’“interconnessione” è il punto che, nella prassi, governa il dies a quo di fruizione piena e la documentazione tecnica. La disciplina di dettaglio (modelli, certificazioni, controlli) è rimessa al decreto attuativo.
Investimenti per autoproduzione di energia da fonti rinnovabili
Sono agevolabili anche beni materiali nuovi strumentali all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza (con inclusione dei sistemi di stoccaggio). Per il fotovoltaico, il testo limita l’agevolazione a specifiche tipologie di moduli richiamate dalla normativa settoriale.
Vincolo di origine: “prodotti in UE/SEE”
La maggiorazione opera in relazione agli investimenti in beni prodotti in Stati membri UE o SEE. È una clausola rilevante, che impone un presidio documentale (specie per taluni beni/soluzioni immateriali).
Per questi beni l’impresa è tenuta a dotarsi:
- di un certificato di origine rilasciato dalla Camera di Commercio competente
- ovvero di una dichiarazione di origine resa dal produttore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che il bene è stato integralmente ottenuto ovvero ha subito l’ultima trasformazione sostanziale nel territorio dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, conformemente ai criteri di cui all’articolo 60 del Regolamento (UE) n. 952/2013.
La perizia tecnica e gli oneri documentali
Per accedere al beneficio è necessario produrre una perizia tecnica asseverata corredata da un’approfondita analisi tecnica, la quale ha il compito di comprovare non solo che i beni possiedano le caratteristiche tecnologiche previste dagli allegati IV e V, ma anche l’avvenuta interconnessione al sistema aziendale di gestione o alla rete di fornitura. Nel caso specifico degli investimenti in energie rinnovabili, la perizia deve inoltre attestare il rispetto dei requisiti tecnici per l’autoproduzione e l’autoconsumo.
La redazione di tale documento è affidata esclusivamente a ingegneri o periti industriali iscritti nei rispettivi albi professionali, oppure a enti di certificazione accreditati, con l’importante vincolo che tali soggetti siano dotati di idonee coperture assicurative a garanzia della correttezza del loro operato. Esiste una specifica eccezione per il settore agricolo, dove la perizia può essere rilasciata anche da dottori agronomi o forestali, agrotecnici laureati o periti agrari laureati, sempre nel rispetto dell’obbligo assicurativo.
Per semplificare l’iter burocratico nel caso di investimenti di minore entità, il decreto prevede che per i beni con un costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro l’onere della perizia possa essere sostituito da una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi del DPR 445/2000.
È poi richiesta una certificazione contabile che attesti l’effettivo sostenimento delle spese e la loro corrispondenza alla documentazione aziendale. Tale documento deve essere rilasciato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell’apposito registro; qualora l’impresa non sia obbligata per legge alla revisione legale, dovrà nominare appositamente un revisore iscritto nella sezione A del registro, il quale dovrà operare nel rispetto dei principi di indipendenza professionale.
Allegato IV (beni materiali) — Tabella riepilogativa
| Gruppo Allegato IV |
Perimetro oggettivo (cosa ricomprende) |
Esempi pratici (ricorrenti in consulenza) |
Presidi/condizioni rilevanti |
| I. Macchine/impianti “core” 4.0 |
Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o tramite sensori/azionamenti.) |
Macchine utensili (asportazione; laser/plasma/waterjet/elettroerosione), macchine per deformazione, assemblaggio/giunzione/saldatura, confezionamento/imballaggio, de-produzione e recupero (disassemblaggio/frantumazione), robot e cobot, manifattura additiva, movimentazione automatizzata/AGV, magazzini automatizzati interconnessi, impianti HVAC a servizio del processo. |
Requisiti tecnici minimi: CNC/PLC, interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica, integrazione con logistica/rete di fornitura/altre macchine, HMI semplice, sicurezza. Inoltre almeno 2 tra telemanutenzione/telediagnosi/controllo remoto; monitoraggio continuo con sensoristica e adattività; modellizzazione/simulazione (digital twin/cyberfisico). |
| I-bis. Componentistica “intelligente” per revamping e interconnessione |
Dispositivi/strumentazione/componentistica per integrazione, sensoristica e interconnessione (anche su impianti esistenti). |
Sensoristica, attuatori intelligenti, inverter interconnessi, azionamenti rigenerativi, componenti meccatronici ad alta efficienza. |
Attenzione alla documentabilità dell’interconnessione e alla coerenza con il ciclo produttivo (strumentalità). |
| II. Sistemi per qualità e sostenibilità |
Sistemi “in process” per assicurare e tracciare qualità e sostenibilità, connessi al sistema informativo di fabbrica. |
Metrologia e misura (CMM e non, anche tomografia 3D), monitoraggi di processo, collaudi e controlli (anche non distruttivi), marcatura e tracciabilità (RFID), monitoraggio condizioni macchine, soluzioni intelligenti per energia/consumi idrici/emissioni, filtri e sistemi di trattamento/recupero con segnalazione anomalie. |
Centrale il requisito di connessione e produzione di report/dati integrati nei sistemi aziendali. |
| III. Interazione uomo-macchina e sicurezza/ergonomia |
Dispositivi e soluzioni per interfacce avanzate, sicurezza, ergonomia e collaborazione operatore-macchina. |
HMI evolute, dispositivi wearable, interfacce vocali/visive/tattili, soluzioni AR/VR/MR/XR “materializzate” in sistemi operativi di fabbrica. |
Valutare la strumentalità al processo (non mero “comfort” o marketing) e l’integrazione con i flussi informativi di stabilimento. |
| IV. Infrastrutture hardware per dati/AI, connettività industriale, cybersecurity OT/IT |
Infrastrutture hardware e di rete funzionali all’esecuzione dei software di Allegato V e/o al supporto operativo degli altri gruppi. |
HPC/server/acceleratori (anche GPU), edge industriale, storage enterprise; 5G privato, Wi-Fi enterprise/industriale, sincronizzazione PTP/TSN, switch/router/gateway protocolli industriali; appliance cybersecurity OT (firewall, IDS/IPS, segmentazione IEC 62443), backup/DR e continuità operativa. |
Condizione espressa: interconnessione ai sistemi informativi e destinazione funzionale a software/beni 4.0 (non “IT generico”). |
| Esclusioni “tipiche” (da gestire in consulenza) |
Esclusi beni di produttività individuale/office automation e apparati non integrati nei processi operativi. |
PC/notebook/tablet, stampanti/scanner/periferiche d’ufficio, apparati di rete domestici/SOHO, storage “da gruppo” non integrato, beni per amministrazione/contabilità/office automation non connessi ai processi operativi. |
In verifica, questi beni “cadono” facilmente: serve dimostrare uso operativo industriale e integrazione IT/OT, non mera dotazione d’ufficio. |
Allegato V (beni immateriali) — Tabella riepilogativa
| Macro-area Allegato V |
Perimetro oggettivo (cosa ricomprende) |
Esempi pratici |
Punti di attenzione |
| Progettazione e lifecycle (EDM/PDM/PLM, 3D, simulazione, prototipazione) |
Software/sistemi per progettazione, requisiti, prestazioni, produzione e gestione ciclo di vita prodotto. |
CAD/CAE, simulazione, prototipazione, PLM/PDM, analytics sul ciclo di vita e impatto ambientale. |
Deve essere funzionale alla trasformazione digitale e integrato nel sistema informativo aziendale. |
| Progettazione/ri-progettazione dei sistemi produttivi |
Soluzioni che tengono conto di flussi materiali e informativi. |
Digital factory, layout e flussi, ottimizzazione processi. |
Coerenza con processi produttivi reali (non “software di disegno” fine a sé stesso). |
| Supporto decisionale su dati/immagini (on-prem/cloud/edge) |
Acquisizione/interpretazione dati/immagini e suggerimento azioni operative in linea. |
Visione artificiale per qualità, analytics con prescrizioni operative, edge AI. |
Tracciabilità dei dati e integrazione con fabbrica/linea. |
| Gestione e coordinamento produzione e servizi (MES/SCADA/CMMS, IoT/cloud) |
Software per produzione, logistica di fabbrica, manutenzione integrata. |
MES, SCADA, CMMS, bus di campo, comunicazione intrafabbrica, IoT industriale. |
In pratica: presidiare il requisito di integrazione (non applicativi “a silos”). |
| Monitoraggio condizioni macchine e sistemi produttivi |
Monitoraggio/controllo interfacciato con sistemi di fabbrica e/o cloud. |
Condition monitoring, OEE, manutenzione predittiva. |
Collegamento funzionale con i beni materiali (Allegato IV) e con i flussi informativi. |
| Realtà estesa e reverse engineering |
AR/VR/MR/XR e reverse modeling/engineering. |
Istruzioni operative AR, training immersivo, reverse engineering di contesti reali. |
Evitare usi “marketing”: serve finalità produttiva/manutentiva/operativa. |
| Industrial IoT, dispatching, qualità, cloud e industrial analytics |
IIoT e condivisione dati; instradamento prodotti; gestione qualità; cloud a supporto produzione/supply chain; big data analytics. |
IIoT platform, dispatching, QMS, cloud industriale, data analytics & forecasting. |
Centralità dell’interoperabilità e della fruizione “di linea”. |
| AI/ML e produzione intelligente (cybersystem), robot/cobot in linea |
Soluzioni AI/ML per qualità/affidabilità, autoapprendimento e riconfigurabilità, robotica lungo le linee produttive. |
ML per difettosità, agenti per ottimizzare produzione, AI su cobot, predictive maintenance. |
Documentare dataset/integrazione e impiego “industrializzato” (non sperimentale). |
| Energia (EMS, microgrid, FER/accumuli) e cybersecurity |
Gestione intelligente energia di sito e protezione reti/dati/impianti (monitoraggio, anomaly detection, response). |
EMS, peak-shaving, demand-response; observability, detection & response, gestione lifecycle dispositivi connessi. |
Coordinamento con l’infrastruttura hardware di Allegato IV e prova dell’interconnessione. |
| Digital Twin/virtual industrialization, supply chain e logistica |
Digital twin per ridurre test/fermi; supply chain anche drop-shipping e-commerce; logistica integrata. |
Digital twin di linea; SCM e logistica integrata. |
Dimostrare il nesso con processi produttivi/supply chain aziendale. |
| AI avanzata, sostenibilità, data spaces, convergenza IT/OT, low-code/no-code |
LLM/generative AI, agentic AI, MLOps, process mining; carbon footprint/LCA/ESG e DPP; ecosistemi dati e integrazione IT/OT; piattaforme low-code/no-code. |
LLM per documentazione tecnica/codice, agenti per workflow, MLOps; ESG & DPP; data spaces; low-code per dashboard operative. |
Importante qualificare l’utilizzo in ambito industriale/operativo (non solo ufficio). |
Periodo di validità: investimenti fino al 30 settembre 2028
L’iperammortamento spetta per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
Per “effettuazione”, in assenza di regole speciali, si applicano i criteri ordinari (consegna/spedizione e passaggio proprietà per i beni mobili; consegna per leasing, etc.), con attenzione ai casi di SAL e appalti. Sul punto, varie note operative richiamano la logica generale dell’art. 109 TUIR.
Aliquote, scaglioni e limite massimo: la tabella
La maggiorazione del costo è graduata per scaglioni:
| Fascia di investimento agevolabile |
Maggiorazione del costo |
Costo fiscalmente riconosciuto (formula) |
| fino a € 2,5 mln |
+180% |
costo × (1 + 1,80) = costo × 2,80 |
| oltre € 2,5 mln e fino a € 10 mln |
+100% |
costo × 2,00 |
| oltre € 10 mln e fino a € 20 mln |
+50% |
costo × 1,50 |
Il limite massimo di costi ammissibili è fissato a € 20 milioni.
Punto interpretativo da monitorare: la norma non esplicita in modo cristallino se il “tetto” sia da intendersi annuale o complessivo sul periodo agevolato; è ragionevole attendere un chiarimento nel decreto attuativo e/o prassi.
Come si calcola e come si “porta” in dichiarazione
Meccanismo pratico (ammortamento)
In contabilità/gestione cespiti si calcola l’ammortamento “ordinario” sul costo civilistico. Poi, ai fini fiscali, si determina una quota aggiuntiva (extra-deduzione) rapportata alla maggiorazione spettante. In dichiarazione, l’extra-deduzione si espone come variazione in diminuzione (meccanismo extracontabile).
Esempio numerico (semplificato)
- Bene agevolato: costo € 100.000 (fascia fino a 2,5 mln) → maggiorazione 180%
- Costo fiscalmente “potenziato”: € 100.000 × 2,80 = € 280.000
- Extra-deduzione complessiva: € 180.000 (cioè 280.000 – 100.000), ripartita in base alle quote di ammortamento.
Stima del beneficio (IRES, mera approssimazione): a parità di aliquota IRES 24%, l’extra-deduzione complessiva di € 180.000 può tradursi in un risparmio teorico fino a € 43.200, distribuito negli esercizi di ammortamento (salvo incapienza/perdite e altre variabili). Il vantaggio effettivo dipende dalla capienza reddituale e dalla fiscalità complessiva.
Adempimenti: piattaforma GSE e decreto attuativo
Per fruire del beneficio è richiesta la trasmissione telematica, tramite piattaforma sviluppata dal GSE, di comunicazioni e certificazioni su modelli standardizzati.
Per l’accesso al beneficio l’impresa deve trasmettere, in sostanza, tre comunicazioni:
- una comunicazione preventiva: ove indicare l’ammontare complessivo degli investimenti programmati;
- una comunicazione di conferma, da trasmettere entro 60 giorni dall’esito positivo dell’istruttoria, con attestazione del pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione;
- una comunicazione consuntiva: per il completamento degli investimenti, da inviare entro il 15 novembre 2028.
A seguito della trasmissione delle comunicazioni, l’impresa ottiene una ricevuta di avvenuto invio rilasciata dalla piattaforma informatica. Entro 10 giorni, il GSE comunica all’impresa l’esito positivo delle verifiche effettuate (ovvero i dati da integrare entro 10 giorni).
Cumulabilità e incompatibilità: attenzione alle sovrapposizioni
La norma consente la cumulabilità con altre agevolazioni nazionali ed europee riferite ai medesimi costi, a condizione che:
- non si coprano le medesime quote di costo;
- non si superi il costo sostenuto;
- la base di calcolo sia assunta al netto di sovvenzioni/contributi ricevuti per gli stessi costi ammissibili.
Inoltre, la maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano del regime richiamato dalla legge (coordinamento con precedenti misure/crediti), per evitare doppi vantaggi sul medesimo investimento.
Cessione del bene o delocalizzazione all’estero: regola della sostituzione
Se, nel periodo di fruizione:
- il bene viene ceduto a titolo oneroso, oppure
- è destinato a strutture produttive all’estero,
la fruizione delle quote residue non viene meno a condizione che, nello stesso periodo d’imposta, l’impresa effettui la sostituzione con un bene materiale nuovo con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Se il nuovo bene costa meno, il beneficio residuo prosegue solo fino a concorrenza del nuovo costo.
Acconti 2026: calcolo “sterilizzato”
Per gli acconti dovuti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026, la determinazione deve avvenire senza tener conto delle disposizioni sull’iperammortamento (sterilizzazione, in particolare col metodo storico).
Checklist pratica
- Verifica soggettiva: reddito d’impresa, regolarità contributiva e sicurezza, assenza cause ostative (231/procedure).
- Verifica oggettiva: bene nuovo, rientro negli elenchi allegati, requisito “Made in UE/SEE”.
- Interconnessione e dossier tecnico: presidio documentale (in attesa dei dettagli del decreto).
- Flusso GSE: invio comunicazioni/certificazioni (modelli standardizzati).
- Dichiarazione redditi: extra-deduzione per quote, con variazione in diminuzione.
- Monitoraggio eventi “recapture”: cessione/delocalizzazione e sostituzione entro l’esercizio.